Legge 9 agosto 1967, n. 796 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 del Protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 del Protocollo stesso.