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Legge 6 agosto 1967, n. 765 · Legge 6 agosto 1967, n. 765 — Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

Legge 6 agosto 1967, n. 765 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 , dopo l'articolo 41, e' aggiunto il seguente articolo 41-sexies: "Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione". ((1))

---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 febbraio 1985, n. 47 ha disposto (con l'art. 26, ultimo comma) che "Gli spazi di cui all' articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817 , 818 e 819 del codice civile ."