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Legge 6 agosto 1967, n. 700 · Legge 6 agosto 1967, n. 700 — Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni

Legge 6 agosto 1967, n. 700 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio di ciascuna Sezione saranno osservate le disposizioni dell' articolo 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili. I bilanci sono predisposti dal Comitato esecutivo, sentito il direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai sindaci. I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al Consiglio d'amministrazione, il quale provvedera' ad approvarli, udita la relazione dei sindaci, entro il mese successivo.