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Legge 6 agosto 1967, n. 700 · Legge 6 agosto 1967, n. 700 — Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni

Legge 6 agosto 1967, n. 700 Art. 15

In KraftAmtlicher Text

Gli utili netti risultanti dal bilancio delle due sezioni sono assegnati come appresso: "Sezione credito": non meno del 20 per cento alla riserva; dividendo agli iscritti e ai partecipanti in misura non superiore al 6 per cento delle somme da essi apportate al capitale della "Sezione"; la rimanenza alla "Sezione previdenza" per essere destinata agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'articolo 2. "Sezione previdenza": non meno del 20 per cento ai fondi di riserva della "Sezione"; non piu' del 6 per cento al conferente il fondo di dotazione; la rimanenza agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'articolo 2.