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Legge 6 agosto 1967, n. 700 · Legge 6 agosto 1967, n. 700 — Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni

Legge 6 agosto 1967, n. 700 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

La Banca nazionale delle comunicazioni dovra' trasmettere all'Organo cui e' demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale copia dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio d'amministrazione - con indicazione separata delle materie da trattare per la "Sezione credito" e per la "Sezione previdenza" - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e copia dei rispettivi verbali entro dieci giorni successivi a quello delle adunanze.