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Legge 2 agosto 1967, n. 799 · Legge 2 agosto 1967, n. 799 — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , modificato dal regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 , e' sostituito dal seguente: "Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellagione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia". L'ultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000".