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Legge 2 agosto 1967, n. 799 · Legge 2 agosto 1967, n. 799 — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti lettere: n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare; o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime; p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono; q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti; r) le armi munite di silenziatore.