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Legge 2 agosto 1967, n. 799 · Legge 2 agosto 1967, n. 799 — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 32

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito dal seguente: "Art. 78. - Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall' articolo 2 del Codice di procedura penale , trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi: a) quando la contravvenzione non ammette oblazione; b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.