Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 24
L'ultimo comma dell' articolo 63 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito dal seguente: "Nelle riserve e' concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio".