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Legge 2 agosto 1967, n. 799 · Legge 2 agosto 1967, n. 799 — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 19

In KraftAmtlicher Text

Nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , gia' sostituito con l' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , le parole "ed hanno la durata di anni tre" sono cosi' sostituite: "ad hanno la durata di anni sei". Il secondo comma dello stesso articolo viene sostituito dal seguente: "Le zone predette sono gestite dai Comitati provinciali della caccia. Le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento vengono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell' articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ".