Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 2 agosto 1967, n. 799 · Legge 2 agosto 1967, n. 799 — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

Legge 2 agosto 1967, n. 799 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 51 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , modificato dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , e' sostituito dal seguente: "Art. 51. - I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purche' la estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000. La concessione di bandita non puo' essere fatta per un periodo superiore a sei anni e puo' essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano trascorsi due anni dalla scadenza della concessione".