Legge 28 luglio 1967, n. 654 Art. 1
E' autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani.
E' autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani.