Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 31Ispettori centrali per l'edilizia scolastica
CAPO III ESECUZIONE DEI PROGRAMMI
Nella dotazione organica degli ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264 , per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dieci posti sono riservati agli ispettori centrali per l'edilizia scolastica. Di essi almeno cinque dovranno essere forniti di laurea in ingegneria o in architettura. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1971, N. 283))