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Legge 28 luglio 1967, n. 641 · Legge 28 luglio 1967, n. 641 — Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971

Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 21Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata

CAPO III ESECUZIONE DEI PROGRAMMI

In KraftAmtlicher Text

I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di edifici scolastici, che gli Enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, ai sensi del numero 1 dell'articolo 9, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 250 milioni, al parere della Commissione provinciale, di cui al primo comma dell'articolo 20, della presente legge, e, oltre tale importo, al parere del Comitato di cui all'articolo 25. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 , e' abrogata.