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Legge 28 luglio 1967, n. 641 · Legge 28 luglio 1967, n. 641 — Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971

Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 19Progettazione delle opere in esecuzione diretta

CAPO III ESECUZIONE DEI PROGRAMMI

In KraftAmtlicher Text

Qualora si proceda all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo che precede. L'incarico ai liberi professionisti e' conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, quinto comma della presente legge. Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni 30, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 25, qualora l'importo superi la misura stabilita dall' articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive integrazioni e modificazioni. Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato. I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro 150 giorni dal termine resosi utile per l'esecuzione diretta delle opere.