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Legge 28 luglio 1967, n. 641 · Legge 28 luglio 1967, n. 641 — Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971

Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 17Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica

CAPO III ESECUZIONE DEI PROGRAMMI

In KraftAmtlicher Text

Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, ovvero gli Enti di cui al terzo comma dell'articolo 16 non dichiarino, entro 30 giorni, di accettare l'affidamento in concessione delle opere, queste vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformita' alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere, anche con i sistemi costruttivi industrializzati di cui all'articolo 23 della presente legge. In deroga alle vigenti norme si applicano le disposizioni del precedente articolo 16 per quanto concerne la documentazione giustificativa delle rate di acconto da corrispondere alle ditte esecutrici.