Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 15Attuazione dei piani
CAPO III ESECUZIONE DEI PROGRAMMI
La responsabilita' dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali e' affidata al Ministero dei lavori pubblici. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica.