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Legge 28 luglio 1967, n. 641 · Legge 28 luglio 1967, n. 641 — Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971

Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 15Attuazione dei piani

CAPO III ESECUZIONE DEI PROGRAMMI

In KraftAmtlicher Text

La responsabilita' dell'attuazione dei programmi esecutivi regionali e' affidata al Ministero dei lavori pubblici. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente, sono costituite, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sezioni speciali per l'edilizia scolastica.