IT · Legge 27 luglio 1967, n. 658
Legge 27 luglio 1967, n. 658 — Riordinamento della previdenza marinara
Inhalt
- Art. 1 Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara
- Art. 2 Poteri del Comitato amministratore
- TITOLO I Gestione marittimi CAPO I SOGGETTI
- Art. 3 Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
- Art. 4 Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi
- CAPO II CONTRIBUZIONI
- Art. 5 Retribuzione assoggettabile a contributo
- Art. 6
- Art. 7 Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni
- Art. 8 Rimborso contributi a favore dei superstiti in caso di morte di iscritto senza diritto a pensione a carico della Gestione marittimi
- CAPO III CONTRIBUZIONI FIGURATIVE
- Art. 9 Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare in tempo di pace
- Art. 10 Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra
- Art. 11 Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-1945
- CAPO IV PRESTAZIONI
- Art. 12 Carattere integrativo della Gestione marittimi
- Art. 13 La misura della pensione
- Art. 14
- Art. 15 Requisiti per il diritto a pensione
- Art. 16 Misura della pensione per anni 25 di effettiva navigazione
- Art. 17 Pensione di superstiti
- Art. 18 Decorrenza della pensione
- Art. 19
- CAPO V MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 20 Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
- Art. 21 Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento dell'inabilita' alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
- CAPO VI FINANZIAMENTO
- Art. 22 Concorso finanziario dello Stato
- CAPO VII. NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE SEZIONE I. PERSONALE DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE DALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
- Art. 23 Iscrizione alla Gestione marittimi del personale delle navi-traghetto dipendente dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Variazioni dell'aliquota contributiva
- Art. 24 La retribuzione contributiva e pensionabile
- Art. 25 Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato
- Art. 26 Condizioni per il pensionamento e determinazioni dei servizi utili a pensione
- Art. 27 Regolamento ai fini previdenziali dei rapporti fra la Gestione marittimi, il Fondo pensioni ed i marittimi di ruolo delle Ferrovie dello Stato
- Art. 28 Liquidazione delle prestazioni secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
- Art. 29 Modalita' per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o di altri Enti ed Amministrazioni
- Art. 30 Revisione e riliquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato
- Art. 31 Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto appartenenti alle Ferrovie dello Stato
- SEZIONE II PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI
- Art. 32 Iscrizione alla Gestione marittimi ed alle altre forme assicurative obbligatorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi
- Art. 33 La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi
- Art. 34 Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in servizio permanente o in ruolo
- SEZIONE I MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE E PILOTI ITALIANI CHE EFFETTUANO SERVIZI IN ACQUE STRANIERE
- Art. 35 Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere - Competenza esclusiva della Gestione marittimi
- Art. 36 Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere
- Art. 37 Riscatto della navigazione effettuata su navi straniere
- Art. 38 Effetti del riscatto della navigazione straniera
- Art. 39 Utilizzazione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di navigazione su navi straniere
- CAPO VIII NORME SPECIALI
- Art. 40 Personale salariato inquadrato nei ruoli organici degli operai dello Stato
- Art. 41 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione
- Art. 42 Riscatto della navigazione per i piloti
- Art. 43 Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione
- Art. 44 Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra
- Art. 45 Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico
- CAPO IX NORME TRANSITORIE E FINALI
- Art. 46 Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964
- Art. 47 Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1 giugno 1957
- Art. 48 Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965
- Art. 49 Miglioramenti delle pensioni ai superstiti
- Art. 50 Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti
- Art. 51 Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione
- Art. 52 Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attivita' di servizio
- Art. 53 Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilita' alla navigazione
- Art. 54 Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1 gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946
- Art. 55 Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi
- Art. 56 Ammortamento del disavanzo
- Art. 57 Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilita' temporanea per infortunio e per i periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio
- TITOLO II Gestione speciale CAPO I. NORME SULLA ISCRIZIONE
- Art. 58 Estensione della assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale
- Art. 59 Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e norme sulla iscrizione dei dirigenti alla Gestione speciale
- Art. 60 Carattere integrativo della Gestione speciale
- CAPO II LA RETRIBUZIONE E LA CONTRIBUZIONE
- Art. 61 La retribuzione contributiva
- Art. 62 Le aliquote contributive
- Art. 63 Sistema tecnico finanziario della gestione speciale
- Art. 64 Ammortamento del disavanzo
- Art. 65 Requisiti per il diritto a pensione
- Art. 66 Retribuzione pensionabile
- Art. 67 La misura della pensione
- Art. 68 I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico
- CAPO III PERSONALE AMMINISTRATIVO
- Art. 69 Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
- Art. 70 Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
- Art. 71 Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo
- Art. 72 Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1 gennaio 1965
- Art. 73 Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione
- Art. 74 Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attivita' di servizio
- Art. 75 Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965
- CAPO IV PERSONALE DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE
- Art. 76 Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante
- Art. 77
- Art. 78 Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attivita' di servizio
- Art. 79 Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale
- Art. 80
- CAPO V RAPPORTI CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E CON LA GESTIONE MARITTIMI
- Art. 81 Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti - Concorso della Gestione marittimi - Assegno "una tantum"
- Art. 82 Accertamento dell'invalidita' ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale
- Art. 83 Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria
- Art. 84 Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio
- CAPO VI NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 DICEMBRE 1962, n. 2109.
- Art. 85 Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058
- Art. 86 Facolta' di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595
- Art. 87 Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058
- Art. 88 Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta
- Art. 89 Pensioni di riversibilita'
- Art. 90
- Art. 91 Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento
- TITOLO III Norme generali relative alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale CAPO I ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E SOPPRESSIONE DEL FONDO ASSEGNI COMPLEMENTARI E DI ALTRE GESTIONI
- Art. 92
- Art. 93 Soppressione del Fondo assegni complementari e di altre gestioni
- CAPO II NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- Art. 94 I ricorsi
- Art. 95 I termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi
- Art. 96 La decadenza dell'azione giudiziaria: la risoluzione delle controversie riguardanti la inidoneita' alla navigazione
- Art. 97 Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie
- CAPO III NORME FINALI E TRANSITORIE
- Art. 98 Norme transitorie per le vedove gia' escluse dal pensionamento
- Art. 99 Richiamo delle norme del testo unico di previdenza marinara e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
- Art. 100 Abrogazione di alcune norme contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara incompatibili con la presente legge
- Art. 101 Entrata in vigore