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IT · Legge 27 luglio 1967, n. 658

Legge 27 luglio 1967, n. 658 — Riordinamento della previdenza marinara

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Inhalt

  1. Art. 1 Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara
  2. Art. 2 Poteri del Comitato amministratore
  3. TITOLO I Gestione marittimi CAPO I SOGGETTI
  4. Art. 3 Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
  5. Art. 4 Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi
  6. CAPO II CONTRIBUZIONI
  7. Art. 5 Retribuzione assoggettabile a contributo
  8. Art. 6
  9. Art. 7 Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni
  10. Art. 8 Rimborso contributi a favore dei superstiti in caso di morte di iscritto senza diritto a pensione a carico della Gestione marittimi
  11. CAPO III CONTRIBUZIONI FIGURATIVE
  12. Art. 9 Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare in tempo di pace
  13. Art. 10 Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra
  14. Art. 11 Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-1945
  15. CAPO IV PRESTAZIONI
  16. Art. 12 Carattere integrativo della Gestione marittimi
  17. Art. 13 La misura della pensione
  18. Art. 14
  19. Art. 15 Requisiti per il diritto a pensione
  20. Art. 16 Misura della pensione per anni 25 di effettiva navigazione
  21. Art. 17 Pensione di superstiti
  22. Art. 18 Decorrenza della pensione
  23. Art. 19
  24. CAPO V MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
  25. Art. 20 Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
  26. Art. 21 Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento dell'inabilita' alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
  27. CAPO VI FINANZIAMENTO
  28. Art. 22 Concorso finanziario dello Stato
  29. CAPO VII. NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE SEZIONE I. PERSONALE DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE DALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
  30. Art. 23 Iscrizione alla Gestione marittimi del personale delle navi-traghetto dipendente dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Variazioni dell'aliquota contributiva
  31. Art. 24 La retribuzione contributiva e pensionabile
  32. Art. 25 Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato
  33. Art. 26 Condizioni per il pensionamento e determinazioni dei servizi utili a pensione
  34. Art. 27 Regolamento ai fini previdenziali dei rapporti fra la Gestione marittimi, il Fondo pensioni ed i marittimi di ruolo delle Ferrovie dello Stato
  35. Art. 28 Liquidazione delle prestazioni secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
  36. Art. 29 Modalita' per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o di altri Enti ed Amministrazioni
  37. Art. 30 Revisione e riliquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato
  38. Art. 31 Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto appartenenti alle Ferrovie dello Stato
  39. SEZIONE II PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI
  40. Art. 32 Iscrizione alla Gestione marittimi ed alle altre forme assicurative obbligatorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi
  41. Art. 33 La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi
  42. Art. 34 Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in servizio permanente o in ruolo
  43. SEZIONE I MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE E PILOTI ITALIANI CHE EFFETTUANO SERVIZI IN ACQUE STRANIERE
  44. Art. 35 Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere - Competenza esclusiva della Gestione marittimi
  45. Art. 36 Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere
  46. Art. 37 Riscatto della navigazione effettuata su navi straniere
  47. Art. 38 Effetti del riscatto della navigazione straniera
  48. Art. 39 Utilizzazione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di navigazione su navi straniere
  49. CAPO VIII NORME SPECIALI
  50. Art. 40 Personale salariato inquadrato nei ruoli organici degli operai dello Stato
  51. Art. 41 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione
  52. Art. 42 Riscatto della navigazione per i piloti
  53. Art. 43 Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione
  54. Art. 44 Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra
  55. Art. 45 Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico
  56. CAPO IX NORME TRANSITORIE E FINALI
  57. Art. 46 Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964
  58. Art. 47 Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1 giugno 1957
  59. Art. 48 Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965
  60. Art. 49 Miglioramenti delle pensioni ai superstiti
  61. Art. 50 Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti
  62. Art. 51 Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione
  63. Art. 52 Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attivita' di servizio
  64. Art. 53 Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilita' alla navigazione
  65. Art. 54 Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1 gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946
  66. Art. 55 Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi
  67. Art. 56 Ammortamento del disavanzo
  68. Art. 57 Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilita' temporanea per infortunio e per i periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio
  69. TITOLO II Gestione speciale CAPO I. NORME SULLA ISCRIZIONE
  70. Art. 58 Estensione della assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale
  71. Art. 59 Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e norme sulla iscrizione dei dirigenti alla Gestione speciale
  72. Art. 60 Carattere integrativo della Gestione speciale
  73. CAPO II LA RETRIBUZIONE E LA CONTRIBUZIONE
  74. Art. 61 La retribuzione contributiva
  75. Art. 62 Le aliquote contributive
  76. Art. 63 Sistema tecnico finanziario della gestione speciale
  77. Art. 64 Ammortamento del disavanzo
  78. Art. 65 Requisiti per il diritto a pensione
  79. Art. 66 Retribuzione pensionabile
  80. Art. 67 La misura della pensione
  81. Art. 68 I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico
  82. CAPO III PERSONALE AMMINISTRATIVO
  83. Art. 69 Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
  84. Art. 70 Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
  85. Art. 71 Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo
  86. Art. 72 Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1 gennaio 1965
  87. Art. 73 Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione
  88. Art. 74 Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attivita' di servizio
  89. Art. 75 Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965
  90. CAPO IV PERSONALE DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE
  91. Art. 76 Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante
  92. Art. 77
  93. Art. 78 Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attivita' di servizio
  94. Art. 79 Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale
  95. Art. 80
  96. CAPO V RAPPORTI CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E CON LA GESTIONE MARITTIMI
  97. Art. 81 Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti - Concorso della Gestione marittimi - Assegno "una tantum"
  98. Art. 82 Accertamento dell'invalidita' ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale
  99. Art. 83 Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria
  100. Art. 84 Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio
  101. CAPO VI NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 DICEMBRE 1962, n. 2109.
  102. Art. 85 Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058
  103. Art. 86 Facolta' di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595
  104. Art. 87 Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058
  105. Art. 88 Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta
  106. Art. 89 Pensioni di riversibilita'
  107. Art. 90
  108. Art. 91 Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento
  109. TITOLO III Norme generali relative alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale CAPO I ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E SOPPRESSIONE DEL FONDO ASSEGNI COMPLEMENTARI E DI ALTRE GESTIONI
  110. Art. 92
  111. Art. 93 Soppressione del Fondo assegni complementari e di altre gestioni
  112. CAPO II NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
  113. Art. 94 I ricorsi
  114. Art. 95 I termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi
  115. Art. 96 La decadenza dell'azione giudiziaria: la risoluzione delle controversie riguardanti la inidoneita' alla navigazione
  116. Art. 97 Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie
  117. CAPO III NORME FINALI E TRANSITORIE
  118. Art. 98 Norme transitorie per le vedove gia' escluse dal pensionamento
  119. Art. 99 Richiamo delle norme del testo unico di previdenza marinara e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
  120. Art. 100 Abrogazione di alcune norme contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara incompatibili con la presente legge
  121. Art. 101 Entrata in vigore