Legge 21 luglio 1967, n. 613 Art. 67
CAPO III DELLA COLTIVAZIONE
L' articolo 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e' sostituto dal seguente: "Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa. L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 14".