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Legge 21 luglio 1967, n. 613 · Legge 21 luglio 1967, n. 613 — Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 21 luglio 1967, n. 613 Art. 65

CAPO III DELLA COLTIVAZIONE

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e' sostituito dal seguente: "Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso".