Legge 21 luglio 1967, n. 613 Art. 38
CAPO VI DISPOSIZIONI PER L'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625)) . Lo stesso Ente esercita l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625)) . Le societa' di cui al secondo comma hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625)) .