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Legge 21 luglio 1967, n. 613 · Legge 21 luglio 1967, n. 613 — Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 21 luglio 1967, n. 613 Art. 35

CAPO V DELLA COLTIVAZIONE

In KraftAmtlicher Text

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo. Il bilancio delle societa' e degli enti di cui al comma precedente dovra' essere costituito da: uno stato patrimoniale; un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze. A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le societa' e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.