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Legge 21 luglio 1967, n. 613 · Legge 21 luglio 1967, n. 613 — Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 21 luglio 1967, n. 613 Art. 20

CAPO IV DEL PERMESSO DI RICERCA

In KraftAmtlicher Text

((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9)) . Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori che e' tenuto a eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso: il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con il decreto che conferisce la proroga. La proroga e' concessa con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9)) .