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Legge 14 luglio 1967, n. 568 · Legge 14 luglio 1967, n. 568 — Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari

Legge 14 luglio 1967, n. 568 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.