Legge 14 luglio 1967, n. 567 Art. 3
Il provento della vendita sara' assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle Forze armate. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.