Legge 13 luglio 1967, n. 583 Art. 21Ricorsi
Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall' articolo 8 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , e' sostituito dal seguente: "Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilita', il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte".