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Legge 11 luglio 1967, n. 574 · Legge 11 luglio 1967, n. 574 — Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 11 luglio 1967, n. 574 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

All'onere di lire 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1967, sara' fatto fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno anzidetto. All'onere annuo di lire 3.000.000 per gli anni finanziari successivi, si fara' fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello n. 1454 dell'anno 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.