Legge 9 luglio 1967, n. 563 Art. 5
All'onere annuo di lire 607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2301 (lire 208 milioni), n. 2012 (lire 165 milioni) e n. 2031 (lire 234 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.