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Legge 9 luglio 1967, n. 563 · Legge 9 luglio 1967, n. 563 — Concessione di una indennita' giornaliera di rischio al personale militare e agli Impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime

Legge 9 luglio 1967, n. 563 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le sostanze pericolose e il rischio ad esse connesso secondo la graduazione di cui alle tabelle A e B, nonche' le operazioni da considerare ai fini della corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge sono determinate con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.