Legge 9 luglio 1967, n. 563 Art. 3
Le sostanze pericolose e il rischio ad esse connesso secondo la graduazione di cui alle tabelle A e B, nonche' le operazioni da considerare ai fini della corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge sono determinate con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.