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Legge 9 luglio 1967, n. 563 · Legge 9 luglio 1967, n. 563 — Concessione di una indennita' giornaliera di rischio al personale militare e agli Impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime

Legge 9 luglio 1967, n. 563 Art. 1

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Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose: negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione; nei gabinetti scientifici e nei laboratori tecnici ad impianto fisso a terra o facenti parte di tale impianto; nei depositi e magazzini di riserva territoriale dell'Esercito; nei depositi e magazzini di rifornimento a terra della Marina; nei depositi e magazzini centrali dell'Aeronautica e loro distaccamenti, e' attribuita, a seconda dell'entita' del rischio e per ogni giorno di effettivo esercizio delle attivita' predette, una indennita' giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella A.