Legge 9 luglio 1967, n. 541 Art. 1
Il termine del 31 dicembre stabilito nell' articolo 2, comma quarto, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175 , relativo alla stampa e pubblicazione dei lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza hanno facolta' di esibire, e' prorogato, limitatamente alla sola sessione bandita nell'anno 1967, al 20 luglio dello anno stesso.