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Legge 4 luglio 1967, n. 676 · Legge 4 luglio 1967, n. 676 — Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958: a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona; b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a L'AJa, a Londra e a Lisbona; c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine

Legge 4 luglio 1967, n. 676 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958: a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958; b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958; c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.