Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 48
TITOLO VIII VIGILANZA E SANZIONI
Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza.
TITOLO VIII VIGILANZA E SANZIONI
Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza.