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Legge 4 luglio 1967, n. 580 · Legge 4 luglio 1967, n. 580 — Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 40

TITOLO VI LOCALI DI PRODUZIONE

In KraftAmtlicher Text

E' vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione e pastificazione, nonche' nei locali con essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.