Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 27
TITOLO III PANE
E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.
TITOLO III PANE
E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.