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Legge 11 giugno 1967, n. 476 · Legge 11 giugno 1967, n. 476 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, con Protocollo annesso, e della Convenzione tra l'Italia e la Francia per i disegni e modelli, concluse a Roma il 28 aprile 1964

Legge 11 giugno 1967, n. 476 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

La spesa per le indennita' ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero, effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione della Convenzione indicata nella lettera b) dell'articolo 1, sara' coperta, per ogni esercizio, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla soprattassa prevista nell'articolo 1 della Convenzione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.