Legge 11 giugno 1967, n. 476 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti, conclusi a Roma il 28 aprile 1964, tra l'Italia e la Francia: a) Convenzione per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti con Protocollo annesso; b) Convenzione per i disegni e modelli.