Legge 11 giugno 1967, n. 465 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 7 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 7 della Convenzione stessa.