Legge 5 giugno 1967, n. 431 Art. 3
Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile , alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del Codice civile .