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Legge 5 giugno 1967, n. 431 · Legge 5 giugno 1967, n. 431 — Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"

Legge 5 giugno 1967, n. 431 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 291 del Codice civile e' sostituito dal seguente: "L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente".