Legge 24 maggio 1967, n. 396 Art. 7Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di biologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.