Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 24 maggio 1967, n. 396 · Legge 24 maggio 1967, n. 396 — Ordinamento della professione di biologo

Legge 24 maggio 1967, n. 396 Art. 48Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria

In KraftAmtlicher Text

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali, ((medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonche' agraria e medicina veterinaria)) , i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attivita' esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attivita' che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione nell'albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge. ((1))

-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 maggio 1970, n. 274 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."