Legge 24 maggio 1967, n. 396 Art. 11Anzianita' di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
L'anzianita' di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e' determinata dalla data della relativa deliberazione. L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione. L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.