Legge 24 maggio 1967, n. 357 Art. 2
La pensione straordinaria di cui all'articolo precedente e' cumulabile con qualsiasi altra pensione o assegno a carico dello Stato e non e' riversibile.
La pensione straordinaria di cui all'articolo precedente e' cumulabile con qualsiasi altra pensione o assegno a carico dello Stato e non e' riversibile.