Legge 18 maggio 1967, n. 401 Art. 3
Il regolamento della consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti dovra' essere emanato dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.
Il regolamento della consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti dovra' essere emanato dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.