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Legge 18 maggio 1967, n. 401 · Legge 18 maggio 1967, n. 401 — Istituzione di uffici oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale

Legge 18 maggio 1967, n. 401 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

In deroga a quanto stabilito dall' articolo 927 e seguenti del Codice civile , nell'ambito degli aeroporti sul territorio nazionale, possono essere istituiti con decreto del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile, appositi uffici cui vengono consegnate le cose ritrovate, sia nelle aerostazioni, sia a bordo degli aeromobili in sosta. Se si tratta di oggetti allo stato estero, essi devono essere custoditi in apposito locale, con la osservanza delle modalita' previste dalle disposizioni doganali per i magazzini di proprieta' privata, in quanto applicabili.