Legge 18 maggio 1967, n. 394 · Legge 18 maggio 1967, n. 394 — Scuola archeologica italiana in Atene
Legge 18 maggio 1967, n. 394 Art. 4
Il Consiglio di amministrazione e' nominato per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' composto: a) dal direttore della Scuola, che lo presiede; b) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione; c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata; d) da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalita' della Scuola.