Legge 18 maggio 1967, n. 394 · Legge 18 maggio 1967, n. 394 — Scuola archeologica italiana in Atene
Legge 18 maggio 1967, n. 394 Art. 2
La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini: a) perfezionamento di studiosi in archeologia classica, antichita' ed epigrafia ellenica, architettura antica, archeologia e storia bizantina, a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche; b) ricerche e scavi archeologici in Grecia e in Oriente; c) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e in Oriente. Per il conseguimento dei fini di cui al precedente alinea a) si procede, a favore degli studiosi italiani, mediante assegnazione di borse di studio; gli studiosi stranieri sono ammessi alla Scuola su giudizio del direttore.