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Legge 18 maggio 1967, n. 376 · Legge 18 maggio 1967, n. 376 — Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 18 maggio 1967, n. 376 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

All'onere annuo di lire 38 milioni a carico del Ministero della difesa sara' provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 2501 (lire 32.500.000) e mediante riduzione del capitolo n. 2322 (lire 5.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. All'onere di lire 354.240, a carico del Ministero dello interno sara' provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.