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Legge 18 maggio 1967, n. 318 · Legge 18 maggio 1967, n. 318 — Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra

Legge 18 maggio 1967, n. 318 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'assegno complementare previsto dall' articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616 , a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue. L' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 , e soppresso.